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O. 18/04/2003 n. 3281

2. In relazione al patrimonio zootecnico andato perduto a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base delle tabelle ISMEA (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo).

3. Con riferimento ai danni subiti alla produzione del latte e della carne, il contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei valori medi della produzione dell'anno 2002, attestati dalle fatture di vendita e dalle risultanze dei registri di stalla vidimati dalle competenti ASL (Aziende sanitarie locali).

4. In relazione ai terreni agricoli per i quali non è possibile ripristinare lo strato coltivabile a causa dell'erosione profonda, o perchè inclusi in via permanente nell'alveo dei fiumi o torrenti a causa dell'alluvione, per la determinazione del danno si fa riferimento al valore tabellare, così come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni provinciali, costituite ai sensi dell'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della tipologia di coltura catastalmente censita o denunciata.

5. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

6. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiore ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di Euro 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000. Relativamente al settore agricolo sono consentiti

7. Il commissario delegato è autorizzato ad anticipare finanziamenti, a tasso agevolato, fino ad un massimo di Euro 300.000,00 cadauno e per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00, in favore delle associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli e delle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano subito danni tali da compromettere, se non riparati immediatamente, la possibilità di trasformazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto nonchel'attività di servizio in favore della base associativa e dell'indotto. I danni dovranno essere documentati mediante perizia asseverata corredata da documenti giustificativi di spesa. L'anticipazione del finanziamento a tasso agevolato è comunque concessa a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del commissario delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.

8. Per far fronte alle esigenze di conduzione relative all'annata agraria 2002/2003 e per quella successiva, il commissario delegato è autorizzato a concedere alle aziende agricole, danneggiate dagli eventi alluvionali in premessa, prestiti di ammortamento quinquennale da erogare con le modalità di cui all'art. 2 della Legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, n. 5, lettera A e B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985. Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nelle campagne agrarie in corso, purchè le stesse siano state contratte prima del verificarsi degli eventi alluvionali. L'entità del prestito è calcolata secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 ottobre 2002. L'erogazione del prestito è comunque concesso a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.

9. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

11. Il commissario è altresì autorizzato a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di Euro 15.000,00.

12. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi medesimi e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonchè l'assegno per il nucleo familiare ove spettante. Gli stessi benefici sono altresì concessi ai lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, denunciati all'INAIL entro il 23 gennaio 2003. In tale ultima ipotesi, l'indennità è pari all'80% della media dei compensi denunciati per l'anno 2002.

2. L'indennità di cui al comma 1 è altresì riconosciuta ai lavoratori residenti nei medesimi comuni, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni agli immobili adibiti ad abitazione principale, abituale e continuativa, o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.

3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito degli eventi meteorici di cui in premessa è sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte dall'I.N.P.S., secondo le procedure di cui alla Legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

5. Il trattamento di integrazione salariale, nonchè le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate per gli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data degli eventi alluvionali oggetto della presente ordinanza hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2003.

7. Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è accreditato dall'I.N.P.S. lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002, ai fini del riconoscimento dell'indennità medesima, dell'assegno per il nucleo familiare nonchè della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

8. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere un'indennità, pari all'80% delle retribuzioni in godimento, ai lavoratori residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53.

9. I contributi di cui ai commi 1, 2, 7 e 8 non sono cumulabili tra loro, nè con quelli eventualmente disposti con provvedimenti del commissario delegato.

Art. 7.

1. Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2003, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonchè dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte o per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi, o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non si dà luogo a rimborso.

2. Le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni incentivate, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono prorogate per ulteriori dodici mesi rispetto alla loro naturale data di scadenza.

3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

4. I sindaci dei predetti comuni, possono richiedere, con decorrenza dalla data degli eventi medesimi, l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresì, disporre affinchè gli amministratori locali, così come individuati dall'art. 76 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81. Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6.

5. Ai sindaci dei comuni colpiti dagli eventi di cui al presente provvedimento possono essere altresì, concessi, su richiesta, fino alla data del 30 giugno 2003, permessi aggiuntivi retribuiti, in deroga all'art. 4, comma 3, della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, per un massimo di 72 ore lavorative mensili.

Art. 8.

1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a causa degli eventistessi, abbiano subito la perdita di un componente. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, e sono determinati, rispetto ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze, della regione ed eventualmente delle amministrazioni locali derivanti dalla stato emergenziale, e nei limiti di vigenza dello stesso, il presidente delle regione Abruzzo - commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo di cinque unità, nonchè a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per lo svolgimento di attività specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12. Il commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di tre unità, nonchè di personale militare nel limite di due unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.

 

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